Il 18 Gennaio 2011, la Camera dei Deputati, ha approvato il Disegno di Legge n.2363 recante “Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare”. L'articolo 6 di tale decreto fissa nuove norme sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, in particolare impone alle aziende del comparto di indicare la provenienza dei prodotti e la presenza di eventuali OGM. Il Disegno di Legge era stato presentato dall'ex Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Luca Zaia ma ha incontrato anche il favore del suo successore, Giancarlo Galan, e quello delle opposizioni. Infatti, nei suoi molteplici passaggi Camera Senato e Commissioni, è stato sempre votato quasi all'unanimità e ha così goduto di un iter legislativo abbastanza veloce, se si considerano i tempi biblici del nostro parlamento e le vicende politiche degli ultimi mesi.
Adesso, per rendere operativo il DDL, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Inutile rimarcare l'importanza che assumerà per i consumatori il provvedimento, ma vediamolo più in dettaglio.
Il DDL n.2363 è composto dai seguenti 9 articoli.
L'articolo 1, reca norme per la promozione dei contratti di filiera, estesi adesso a tutto il territorio nazionale.
L'articolo 2, stanzia fondi per l'imprenditoria agricola giovanile ed in particolar modo promuove quella femminile.
L'articolo 3, contiene norme di agevolazione per la concentrazione di imprese agricole limitatamente a quelle di tipo cooperativo.
L'articolo 4, raddoppia le sanzioni per i contraffattori di DOP; in caso di miscele di più prodotti, di cui uno DOP, fissa una percentuale minima per quest'ultimo, onde evitare l'abuso d'uso dei marchi di origine protetta; istituisce il "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata", il quale assicurerà che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche tendenti alla riduzione di sostanze chimiche, rispetto delle norme ecologiche e salvaguardia del benessere degli animali e delle piante; infine, demanda al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la redazione dei provvedimenti che regoleranno il "Sistema di produzione integrata";
L'articolo 5, aumenta notevolmente le sanzioni per i produttori di sementi e oli che non si attengono alle vigenti legge ed alle ulteriori nuove restrizioni, ed attua una maggiore salvaguardia dei prodotti italiani.
L'articolo 6 è quello che coinvolge maggiormente i consumatori, infatti, obbliga finalmente i produttori del comparto agroalimentare italiano, ad indicare in etichetta il luogo di origine o provenienza delle materie prime, ma anche l'eventuale presenza di OGM, qualora fossero intervenuti in qualsiasi punto della catena alimentare. Inoltre viene allargata la base degli organi di controllo sugli illeciti agroalimentari, estendendolo anche ad altri corpi, tra i quali il Corpo Forestale dello Stato.
L'articolo 7, ribadisce l'importanza dell'indicazione di origine e provenienza anche nelle pratiche di presentazione dei prodotti.
L'articolo 8, è dedicato ai mangimi, aumentando notevolmente, anche in questo caso, le sanzioni per coloro che non rispetteranno le leggi in vigore.
L'articolo 9, infine, impone agli allevatori bufalini l'adozioni di strumenti adatti alla rilevazione precisa delle quantità di latte prodotte. Probabilmente per operare un raffronto tra quantità di latte prodotto e quantità del trasformato, attualmente soggetto a contestazioni.
L'articolo 6 del DDL, ha previsto un periodo di sei mesi prima della totale attuazione, quindi dovremo aspettare ancora un pò prima di veder scomparire le confezioni non in regola, ma ormai è fatta: finalmente potremo usare ancora meglio quella potente arma che è l'etichetta dei prodotti agroalimentari.
Testo definitivo del Disegno di Legge 2363
DENOMINAZIONI RAFFORZATE L'articolo 1 estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono contratti di filiera e di distretto e l'articolo 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare raddoppia le sanzioni per la violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). Si istituisce inoltre un "Sistema di produzione integrata" dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. L'articolo 3 reca disposizioni per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. In particolare viene aggiornata e coordinata la disciplina sanzionatoria prevista da diverse normative speciali. OBBLIGO D'INDICAZIONE D'ORIGINE - L'articolo 4 detta la nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, per assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione e rafforzare prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Si prevede l'obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alla altre indicazioni previste dalla normativa già vigente. E' inoltre previsto, in conformità alla normativa dell'Unione europea, anche l'obbligo di indicazione in etichetta dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Sono inoltr e dettate sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di prodotti in violazione degli obblighi di etichettatura. CONTRASTO A PUBBLICITA' INGANNEVOLE - L'articolo 5 prescrive che per i prodotti alimentari le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore. L'articolo 6 riformula le sanzioni per le violazioni in materia di produzione e commercio dei mangimi. L'articolo 7, infine, introduce l'obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, per assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato. Occorreranno successivi decreti dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, per definire: i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di etichettatura di origine, relativamente a ciascuna filiera; il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata; le modalità dell'etichettatura di origine; le disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Allegato alla presente nel sito a breve sarà pubblicato il testo del DDL approvato che sarà oggetto di un ulteriore approfondimento e valutazione da parte della Presidenza di CNA Alimentare anche al fine di incidere nella predisposizione dei decreti attuativi. Legge 283/62 sulla tutela degli alimenti Continua ancora a non avere una risposta ufficiale da parte dei Ministeri interessati se la legge 283/62 sulla tutela degli alimenti dai rischi di adulterazione sia ancora vigente, tutta o in parte. E' in corso una disquisizione giuridica se il taglialeggi (Legge 246/05) che elimina le leggi anteriori il 1970 ad "eccezione di quelle ritenute indispensabili" abbia o meno abrogato la legge 283 in virtù del fatto che sia da considerare una norma o parte del Testo Unico. Voci informali sostengono che non sia decaduto l'art. 5 della 283 sulla depenalizzazione delle frodi alimentari. Si rimane pertanto in attesa di una informazione chiara da parte del Ministero della Salute in primis.
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